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martedì 3 aprile 2012

Roma - Furto d'identità - Persa intera società

Ho dedicato alcuni post all'argomento Firma Elettronica (vedi sotto in Leggi anche). Ai profani questo gadget potrebbe sembrare un'altra scheda di servizi, ma si faccia attenzione perché le potenzialità di questo strumento sono parificabili alla firma cosiddetta autografa per molti atti pubblici. Cito la definizione da un mio precedente articolo:

La firma digitale, riconosciuta dall'ordinamento italiano, è un sistema di sottoscrizione di documenti informatici, che garantisce autenticità e integrità del documento e non ripudio della sottoscrizione effettuata dal titolare del certificato qualificato.

Al pari della firma autografa vi sono i mezzi per falsificarla a dispetto di quanto spesso si legge su riviste e siti specializzati specialmente quando sono quelli dei fornitori di questi servizi ad alto valore aggiunto. 


Nelle recenti cronache (trovi i collegamenti sotto in Link utili)  si è parlato di un caso, primo nel suo genere, verificatosi a Roma, dove ad un imprenditore sono state portate via, a sua insaputa, le quote della società a favore di truffatori che se le sono intestate semplicemente firmando i documenti con la smart-card ottenuta illecitamente.

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Nel caso di fattispecie l'imprenditore non avrebbe alcuna responsabilità, ma è evidente che sia necessario scegliere con cura i propri partner e non permettere mai che vengano utilizzati i propri dati di firma (o identificativi in genere). 

Anche se siamo nell'era tecnologica il proverbio dei nostri nonni (con una piccola rivisitazione) non sbaglia: 
L'occasione (digitale) fa l'uomo ladro (cybernetico)


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#Cybercrime, copiano #firmadigitale e 'rubano' azienda. Tre indagati - Affaritaliani.it
#firmadigitale rubata, imprenditore perde l’azienda — RomaEasy.it

Siti consultati:
ilsole24ore.com/
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giovedì 24 novembre 2011

I requisiti della Firma Digitale in Italia

Nei giorni scorsi abbiamo parlato brevemente di PEC e Firma Elettronica. In particolare abbiamo speso qualche parola in più per il discorso della firma. Tralasciando le altre tipologie di firma elettronica, c'interessa approfondire quanto previsto in Italia. Delle tipologie presentate: firma elettronica; firma elettronica qualificata; firma digitale; solo l'ultima è riconosciuta dal diritto italiano come assimilabile alla firma autografa e per tanto valevole giuridicamente.     

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A livello normativo le regole su cui questa tecnologia si basa sono dettate dalla direttiva europea 1999/93/CE, già indicata in Firma Elettronica, Firma Elettronica Qualificata e Firma Digitale, e dal "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).



Sull'articolo di wikidedia relativo alla Firma Digitale è linkato un documento interessante sulla possibilità di apporre firme in modalità remota ma non sono certo della validità giuridica di questo strumento nel quadro normativo vigente.

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Secondo quanto riportato nel wiki la firma digitale di un documento informatico si propone essenzialmente di soddisfare tre esigenze:
  • che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità);
  • che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);
  • che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
A questo scopo il firmatario deve disporre di un dispositivo sicuro di firma ad uso esclusivo, di un software di firma, e di un certificato qualificato.

Queste e molte altre nozioni sono disponibili nella Guida alla Firma Digitale pubblicata da DigitPA.

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martedì 22 novembre 2011

Firma Elettronica, Firma Elettronica Qualificata e Firma Digitale

Nel post PEC e Firma Elettronica a cosa servono? rispondendo a lav80 ho sintetizzato sommariamente le definizioni di PEC e Firma Elettronica. Non mi sono dilungato per rispondere sommariamente alla domanda, ma ho dovuto fare una premessa: 
"potrà essere utile approfondire ulteriormente gli argomenti in successivi articoli"

A questo scopo oggi parlo della Firma Elettronica per la quale vorrei iniziare ad affrontare qualche dettaglio. Per chi volesse approfondire il discorso un buon punto di partenza, a mio avviso, è il solito wikipedia.org/ in particolare consiglio la lettura di Firma Elettronica. Nella prima parte già si comprende che l'argomento è articolato. Si parla di 3 tipi differenti di Firme elettroniche:


La firma elettronica è la forma più debole di firma in ambito informatico, in quanto non prevede meccanismi di autenticazione del firmatario o di integrità del dato firmato.

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La firma elettronica qualificata è una firma sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva Europea 1999/93/CE, alle quali sono stati aggiunti i requisiti dell'utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma. 


La firma digitale, riconosciuta dall'ordinamento italiano, è un sistema di sottoscrizione di documenti informatici, che garantisce autenticità e integrità del documento e non ripudio della sottoscrizione effettuata dal titolare del certificato qualificato.


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A partire da questa rapidissima classificazione potremo in altri articoli riprendere l'argomento e continuare ad approfondirlo ulteriormente.

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Leggi anche:
PEC e Firma Elettronica a cosa servono?

Link utili:
it.wikipedia.org/wiki/Firma_elettronica
it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
google.it/

Siti consultati:
it.wikipedia.org/






sabato 19 novembre 2011

PEC e Firma Elettronica a cosa servono?

Qualche chiarimento
Ultimo aggiornamento 07/04/2014

[se non leggi bene l'articolo vai sul blog http://vincenzomiccolis.blogspot.it/ o sulla versione mobile http://bit.ly/AeHvgL]



Ciao Vincent, recentemente nel contesto Pubblica Amministrazione, sento parlare con sempre maggiore enfasi di strumenti che dovrebbero risolvere tutti i nostri problemi: Firma Elettronica e PEC. Ma in realtà di cosa si tratta?

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Grazie lav80, ti ringrazio della domanda e premetto che probabilmente potrà essere utile approfondire ulteriormente gli argomenti in successivi articoli. Per semplificare il discorso dirò questo:

PEC
Acronimo che sta per Posta Elettronica Certificata. Lo strumento nasce per sostituire la raccomandata nelle comunicazioni ufficiali. Si tratta di un'evoluzione della posta elettronica che con l'utilizzo di tecniche specifiche permette di stabilire con esattezza l'identità di mittente e destinatario, i momenti in cui il documento è partito, è stato letto, è stato ricevuto, etc. Non richiede strumenti tecnologici per l'utilizzatore finale. Per un approfondimento consiglio queste interessanti slide sul tema | UniBO.

(continua sotto)
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Firma Elettronica
Lo strumento nasce per permettere l'autenticazione di documenti informatici. A differenza della PEC per apporre una firma è necessario uno strumento quale una smart-card con relativo lettore o un token su USB e in entrambi i casi un software di firma.


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