Nei giorni scorsi abbiamo parlato brevemente di PEC e Firma Elettronica. In particolare abbiamo speso qualche parola in più per il discorso della firma. Tralasciando le altre tipologie di firma elettronica, c'interessa approfondire quanto previsto in Italia. Delle tipologie presentate: firma elettronica; firma elettronica qualificata; f
irma digitale; solo l'ultima è riconosciuta dal diritto italiano come assimilabile alla firma autografa e per tanto valevole giuridicamente.
(continua sotto)
Secondo quanto riportato nel wiki la firma digitale di un documento informatico si propone essenzialmente di soddisfare tre esigenze:
- che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità);
- che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);
- che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
A questo scopo il firmatario deve disporre di un dispositivo sicuro di firma ad uso esclusivo, di un software di firma, e di un certificato qualificato.
Alla prossima!
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Grazie per aver fatto ordine in questa confusione di termini: digitale, eletteronica.. speriamo che l'Italia non va a perdersi nella burocrazia anche quando prova a migliorare il sistema e digitalizzarla. c'e' tanto da leggere nei link che avete messo - vado ad informarmi
RispondiEliminaCiao "firma elettronica" :|
RispondiEliminagrazie cmq del tuo commento.
Si parla da molto tempo di questi dispositivi. La speranza, come dici tu, è che non ci si perda troppo in tecnicismi. La tecnologia è utile quando è easy. iPad e iPhone docet.
Lieto di essere utile.